1. I soggetti addetti ai controlli degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, numeri 9) e 10), dei capi I e II del titolo II del libro secondo e degli articoli 583-quater e 652 del codice penale.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 vigilano per impedire che gli spettatori occupino posti non corrispondenti a quelli indicati dai titoli di accesso nominativi o dagli abbonamenti all'impianto sportivo. Lo spettatore che assiste alla competizione calcistica in un posto diverso da quello indicato dal titolo di accesso è invitato dal soggetto addetto ai controlli a prendere il posto che gli è stato assegnato. In caso di rifiuto lo spettatore è allontanato dall'impianto sportivo con l'intervento delle Forze dell'ordine.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli spalti degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche sono suddivisi per
1. Oltre ai compiti già previsti dalla legislazione vigente in materia, i soggetti di cui all'articolo 1 hanno altresì il compito di:
a) mantenere libere le vie di fuga e le scale di accesso e di uscita dagli spalti degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche;
b) prestare la prima assistenza in caso di incidenti che necessitano di interventi di pronto soccorso;
c) gestire, ove necessario, l'urgente evacuazione degli spettatori dall'impianto sportivo;
d) segnalare le emergenze ai responsabili competenti.